STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA- SCOPI

Art. 1 -   DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

È costituita, in stretta sinergia con il Comune di Comun Nuovo una Associazione sotto la denominazione:

ASSOCIAZIONE “ASEL Art”

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in particolare nel rispetto del Libro primo del Codice Civile per quanto attiene alle associazioni non riconosciute, e della normativa vigente. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa nasce in piena sinergia di intenti con i soci fondatori. Ne condivide lo stile aggregativo ed educativo, i principi morali e le finalità sociali..

Art. 2 -   SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

La sede è posta in TREVIGLIO (BG), attualmente in Via Fratelli Galliari, 26A. Può essere trasferita in altra sede, nell’ambito del comune di TREVIGLIO (BG), con deliberazione da assumersi dal Consiglio Direttivo e da comunicarsi all’Assemblea alla prima data utile.

Art. 3 -   DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata è stabilita a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento nei modi di legge.

 Art. 4 -   FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue finalità di promozione della cultura, arte e musica con lo scopo di promuovere attività didattiche, formative e ricreative e non esercita attività commerciale continuativa né prevalente. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione può:

  • organizzare ed eseguire attivita artistiche, mostre d`arte, corsi, concorsi ed altre attivita simili;
  • organizzare eventi, convegni, stages, work shop, lezioni per appassionati di arte, musica, cultura e attivita simili;
  • organizzare ed attuare, in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, ogni iniziativa di carattere culturale e sociale in genere, atta al raggiungimento degli scopi associativi;
  • incentivare l’aggregazione fra gli associati utilizzando ogni mezzo idoneo di comunicazione, diffusione, informazione;
  • promuovere rapporti di collaborazione ed interscambio con altre associazioni e/o organizzazioni culturali e del tempo libero aventi analoghe finalità istituzionali, sia in ambito nazionale che internazionale.

 

SOCI- AMMISSIONE- CESSAZIONE – QUOTE SOCIALI

 Art. 5 -   DEFINIZIONE DI SOCIO

Possono aderire alla Associazione tutti coloro che siano interessati alle sue finalità e che si impegnino al perseguimento degli scopi sociali ed al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire modalità, titolo e quant’altro necessario per attribuire a soggetti fisici o giuridici particolari onorificenze da valutare caso per caso.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 -   ITER PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

La richiesta di ammissione, in forma scritta, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo il quale deve esprimersi per l’accoglimento o l’eventuale rifiuto nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto e contenere le ragioni del rigetto della richiesta; qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere alla Assemblea dei Soci il cui giudizio è insindacabile.

Una volta accettata la domanda il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota associativa annuale.

Art. 7 -   CESSAZIONE DELLO STATUS DI SOCIO

I soci cessano di far parte della Associazione per:

  • dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
  • decesso;
  • comportamento contrastante con gli scopi statutari e con i regolamenti interni di comportamento;
  • mancato versamento della quota associativa per l’esercizio in corso entro i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio.

In questi ultimi due casi l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in tal caso è ammesso ricorso alla Assemblea dei soci, nei termini di cui all’art.6), il cui responso è inappellabile.

Art. 8 -   SOCI CON DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soli soci maggiorenni di età regolarmente iscritti a libro soci; solamente questi ultimi entrano pertanto nel calcolo per la determinazione dei quorum richiesti per la validità delle singole assemblee.

Art. 9 -   DISCIPLINA PER EROGAZIONI LIBERALI OLTRE QUOTA ASSOCIATIVA

L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione, e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento all’atto della iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti di qualsiasi entità effettuati a favore del Fondo di Dotazione della Associazione sono da considerarsi a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dalla associazione.

Il versamento a favore della associazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 10 -   PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della associazione è costituito da:

  • Beni mobili e immobili di proprietà;
  • riserve risultanti da eventuali eccedenze di bilancio regolarmente approvato;
  • eventuali erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

Costituiscono entrate per l’Associazione:

  • contributi dei soci,
  • contributi da privati,
  • contributi da Stato,
  • Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
  • contributi di organismi internazionali,
  • donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio,
  • rimborsi derivanti da convenzioni,
  • rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo,
  • entrate derivanti da attività diverse e da manifestazioni pubbliche e private da chiunque organizzate,
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore,
  • ogni altro provento derivante dall’ esercizio di attività conformi alle finalità istituzionali.

Art. 11 -   DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile, con facoltà di posticipare quest’ultimo termine al 30 giugno in presenza di motivazioni addotte dal Consiglio stesso.

Il Bilancio deve essere redatto almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea e depositato presso la sede della Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione dei soci.

In occasione dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo deve essere presentato e discusso anche il Bilancio di previsione per l’annata successiva.

Art. 12 -   GESTIONE DI AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione e in caso di suo scioglimento.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 13 -   DENOMINAZIONE DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo

Le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 14 -   ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita dalla generalità dei soci. Si può riunire in sede ordinaria o in sede straordinaria.

Art. 15 -   MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci iscritti a libro soci.

La convocazione deve essere effettuata con avviso da affiggersi, almeno 15 giorni prima della data, nei locali della sede sociale oppure a mezzo posta o in qualsiasi forma telematica disponibile al momento della convocazione (ad es: e-mail, fax, raccomandata, pec, …) o consegna a mano. Per tutte queste modalità dev’essere previsto il rilascio di ricevuta di ricezione della convocazione.

Art. 16 -   QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita,

  • in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, quali risultano dal libro dei soci, e delibera a maggioranza di voti dei presenti;
  • in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci, in proprio o rappresentati, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17 -   ARGOMENTI DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria dei soci delibera in merito a:

  • elezione degli organi sociali,
  • approvazione del bilancio e delle linee programmatiche,
  • ammissione/esclusione dei soci quando interpellata.

Art. 18 -   QUORUM PER MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto nonché lo scioglimento della associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio, necessita la presenza, in proprio o per delega regolarmente conferita, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 19 -   DISCIPLINA DEI VOTI E DELLE DELEGHE

Ciascun socio ha diritto di esprimere la propria volontà attraverso un voto singolo; è consentito esprimere il proprio voto in forza di una sola delega conferita per iscritto ad altro socio che non sia amministratore o dipendente della associazione. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale della riunione, devono essere conservate a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20 -   PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da un associato nominato dall’Assemblea stessa.

Art. 21 -   DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

Le votazioni per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo nonché per l’eventuale esclusione di un socio avvengono per scrutinio segreto, seguendo le indicazioni di un apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 -   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Spetta all’Assemblea ordinaria determinare il numero dei membri.

 Art. 23 -   DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. Il Consiglio nomina al suo interno

  • il Presidente
  • il Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento),
  • il Segretario
  • il Tesoriere.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni di gestione di carattere ordinario ad un Consigliere all’uopo nominato, determinando i limiti della delega, tramite redazione, da parte del Consiglio stesso, di apposito “Regolamento interno”.

Art. 24 -   POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione, esclusi soltanto quelli che per legge sono riservati alla competenza dell’Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione.

Art. 25 -   CONVOCAZIONE E DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Spetta al Consiglio:

  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare in merito all’esclusione di soci;
  • convocare l’Assemblea;
  • definire le iniziative programmatiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • fissare l’ammontare della quota associativa annua, l’eventuale contributo aggiuntivo e stabilire i limiti per il rimborso spese;
  • nominare un Segretario e/o Tesoriere anche fuori dai componenti il Consiglio;
  • tenere e aggiornare il Libro dei Soci, da conservarsi a cura del Segretario dell’associazione, unitamente ai verbali delle riunioni.

Art. 26 -   QUORUM PER VALIDITÀ E DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 27 -   DECADENZA DELLO STATUS DI CONSIGLIERE

L’assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall’incarico.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO- RINVIO

   Art. 28 -   MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Qualora sia riscontrata l’impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può essere sciolta nel rispetto dei quorum indicati nel presente Statuto.

I suddetti enti hanno l’obbligo di non vendere il patrimonio sociale per una durata di 10 anni e di farsi carico di promuovere la nascita di un’associazione analoga a questa che ne condivida gli scopi. Se dopo 10 anni ciò non sarà possibile l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione operante nel campo musicale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3 della Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 -   NOTE CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento a regolamenti interni e alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Letto, firmato e sottoscritto dai soci fondatori.

Isteri Alban

Cili Klelia

Vezi Evios

Arbana Denada

Isteri Asela